Diversi sono i reattivi utilizzabili; il più noto è rappresentato dal Test di Rorschach; tuttavia a rilevare , in veste di consulenti forensi , vi sono due aspetti , il primo è relativo al fatto che nel nostro Codice civile non vi è alcun riferimento ad ipotesi di valutazione tecnica della personalità ; il secondo riguarda il rapporto che intercorre tra le distinte definizioni di personalità e quella di idoneità genitoriale, le quali afferiscono a due contesti ben diversi tra loro, essendo la personalità un concetto clinico, mentre l’ idoneità genitoriale un concetto appartenente al contesto giuridico.
E’ notorio come tutto nella vita debba essere frutto di un percorso di conquista e non sia un punto di partenza , anche quella di divenire genitori competenti nell’armonizzare le proprie risorse personali , in rapporto alle inclinazioni e tendenze dei figli; meno noto che anche divenire figli , sufficientemente buoni, sia un percorso altrettanto complesso.
Valutare e supportare le competenze genitoriali consiste semplicemente nel facilitare questo percorso di incontro tra figli e genitori in modo che tale relazione sia per entrambi evolutiva.
Il percorso di supporto psicologico ai giovani uomini e donne fornisce ai pazienti uno spazio di ascolto tutto loro, in cui vengono accolti con le loro difficoltà e le loro preoccupazioni. L’obiettivo è quello di creare insieme nuove chiavi di lettura del proprio vissuto.
Il disagio psicologico in questa fase va riconosciuto precocemente e può manifestarsi in vari modi.
Quando può essere indicato un percorso di supporto psicologico:
Il consulente tecnico di parte può essere nominato anche all’interno dei procedimenti penali ,da parte del P.M.(pubblico ministero), dalla parte civile come dalla persona indagata o imputata.
In questo caso si parla di perizia la quale può essere richiesta sia durante la fase dell’incidente probatorio sia durante la fase di dibattimentale.
Come noto il cosiddetto incidente probatorio rappresenta una procedura del processo penale italiano ( art. 392 del c.p.p.) che permette di acquisire anticipatamente una prova durante le indagini preliminari, ovvero prima del dibattimento, quando vi è il concreto rischio che tale prova possa andare persa o essere alterata, come ad es. la testimonianza di una persona gravemente malata o l’ascolto di minori coinvolti nel procedimento. Tale procedura consente quindi di “cristallizzare” le prove onde evitare che le stesse vengano nel tempo alterate o modificate.
Anche in tali evenienze come parimenti nel processo civile, le parti hanno facoltà di nominare, a loro volta, dei consulenti di fiducia ,che affiancano il perito nel compimento delle operazioni peritali.
L’intervento dello psicologo come consulente di parte può risultare funzionale nei seguenti casi:
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